
Associazione Movimento Distributista Italiano
Associazione Movimento Distributista Italiano
STATUTO “GILDA DELL’ALIMENTAZIONE”
Art. 1 – COSTITUZIONE E SEDE
E’ costituita la “Gilda dell’Alimentazione” di seguito denominata “Gilda” con sede da
definire. La Gilda è regolata dal presente statuto e dalle norme vigenti in materia di
associazioni.
E’ associazione corporativa, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento,
legame o vincolo con partiti, sindacati, associazioni e movimenti politici; persegue e
tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno,
mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto. L’Associazione ha
durata illimitata e non persegue fini di lucro.
Art. 2 – NATURA E FINALITA’ DELLA GILDA
La Gilda ha una natura politica ma non partitica. Essa costituisce un contenitore
partecipativo e rappresentativo offerto a tutte quelle persone che svolgono la propria
attività prevalentemente nel settore dell’alimentazione. Il suo fine è quello di
promuovere una comunità di lavoro incentrata su una concezione organica della
società, rimettendo al centro dell’attività lavorativa la qualità dei prodotti e dei servizi
forniti e restituendo ad ogni socio la libertà di discutere e di decidere tutte le questioni
importanti legate al proprio comparto (produzione, distribuzione, vendita, fiscalità,
previdenza, organizzazione del lavoro, regime pensionistico, stipendi minimi e massimi,
giusto prezzo, formazione professionale, codici deontologici, credito ecc.), in base al
proprio ruolo ed alla propria competenza. La gilda ritiene che tale libertà sia stata lesa
da un’ingerenza indebita sia della partitocrazia, sia di un’oligarchia economico-
finanziaria monopolista.
L’associazione uniforma il proprio Statuto ai seguenti principi, che hanno il loro
radicamento nella visione distributista:
Su questi quattro principi fondamentali si basano i seguenti principi corollari:
Art. 3) Adesione ed Inquadramento degli Associati
Art. 4 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica dell’associato può venir meno per: - decesso; - dimissioni comunicate per
iscritto al consiglio direttivo; - decadenza, conseguente al venir meno del rispetto delle
regole sottoscritte al momento dell’iscrizione, fatto, questo, che deve essere verificato
e sanzionato dal consiglio direttivo;
- delibera di esclusione assunta dall’assemblea su proposta del consiglio direttivo per
motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle disposizioni del presente statuto
o per altri comportamenti contrastanti lo spirito solidaristico dell’associazione.
Art. 5 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
1) Sono organi dell’associazione:
- l’assemblea
- il consiglio direttivo
- il presidente
- Il responsabile dell’organizzazione interna
- gruppi di studio e sottogruppi
- sedi locali
Art. 6 – L’ASSEMBLEA
L’assemblea è costituita dai soci di tutte le categorie. L’assemblea viene convocata dal
Presidente mediante avviso scritto ovvero per posta elettronica indicante il giorno,
l’ora, il luogo, l’oggetto della seduta. L’assemblea si riunisce in sessione ordinaria
almeno una volta l’anno in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo, del
conto consuntivo e della discussione ed approvazione del
programma di iniziative per l’anno successivo. La sessione straordinaria è convocata
dal presidente per propria iniziativa o per deliberazione del consiglio direttivo o su
richiesta di almeno un quinto dei soci. All’assemblea spettano i seguenti compiti:
deliberare sulle questioni iscritte all’ordine del giorno; nominare e revocare, su
proposta del consiglio direttivo, i soci onorari; approvare il bilancio preventivo ed il
conto consuntivo; approvare il regolamento interno dell’associazione ove il consiglio
direttivo ne deliberasse l’emanazione; nominare i componenti del consiglio direttivo;
deliberare sulle modifiche allo statuto; stabilire le quote annue di contribuzione, in
relazione alla capacità economica di ciascun socio. Le riunioni dell’assemblea, in prima
convocazione, sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti, e
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni
dell’assemblea sono sempre approvate a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di
approvazione del bilancio o in quelle che riguardino la loro responsabilità i consiglieri
non hanno voto. Per modificare lo statuto occorre la presenza della maggioranza degli
associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e della maggioranza del
consiglio direttivo. Il diritto - dovere di partecipare all’assemblea ed il diritto di voto
sono personali e non delegabili ad alcuno: l’associato può farsi rappresentare da un
altro associato, purché non investito di alcuna carica sociale, solamente nel caso di
assemblea ordinaria che approvi il bilancio.
Art. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO
L’associazione è diretta da un consiglio direttivo composto da non meno di tre e non
più di cinque membri. Tra i componenti del consiglio direttivo vengono eletti il
presidente, il vice presidente ed un segretario i quali dureranno in carica tre anni e
sono rieleggibili. Il primo consiglio direttivo è nominato con l’atto costitutivo. Tutte le
cariche sono gratuite. Il consiglio direttivo ha il compito di perseguire i fini
costituzionali dell’associazione. Convoca le assemblee ordinarie e straordinarie per il
tramite del presidente, ha la responsabilità dell’andamento amministrativo
dell’associazione e deve darne il resoconto consuntivo annuale, cura la pubblicazione
degli atti dell’associazione. Sono di competenza del consiglio tutti gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati
all’assemblea. Il consiglio direttivo si riunisce di regola una volta ogni sei mesi per gli
argomenti di sua competenza e potrà essere convocato ogniqualvolta sia ritenuto
necessario dal presidente o da un terzo dei suoi componenti. La convocazione è fatta
mediante lettera raccomandata ovvero mediante posta elettronica spedita ai
consiglieri almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Il consiglio è
presieduto dal presidente o, in sua vece, dal vice presidente, in mancanza anche di
questi, da altro membro designato di volta in volta dal consiglio stesso. Il consiglio
delibera a maggioranza semplice, qualunque sia il numero degli intervenuti. Alla
redazione dei verbali provvede il segretario. Il consiglio direttivo può delegare in tutto
o in parte le sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, che costituiranno l’ufficio
di presidenza.
ART. 8- Il RESPONSABILE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNA
Il Consiglio Direttivo nomina il Responsabile dell'Organizzazione Interna, che si
occuperà di gestire il coordinamento delle risorse umane all'interno dell'associazione.
ART. 9 - IL PRESIDENTE
Al presidente o, in sua assenza o impedimento, al vice presidente spetta la firma
sociale e la rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi, in giudizio o anche in
sede amministrativa. Il presidente e il vice presidente potranno nominare procuratori
speciali per singoli atti o categorie di atti. Al presidente o, in sua assenza o
impedimento, al vice presidente o a persone da essi delegate spetta in particolare la
firma di tutte le operazioni presso banche, casse di risparmio o altri istituti di credito,
tesorerie ed uffici postali ove siano versate le 6/6 somme e i valori a disposizione
dell’associazione con facoltà di incassare e rilasciare quietanze e discarichi per
qualsiasi credito o rimessa di pertinenza sociale.
ART.10 – Gruppi di Studio o Sottogruppi
All’interno dell’associazione nazionale o locale, singoli soci, in numero minimo di 3,
potranno dare vita, in base alle esigenze del momento, a Gruppi di Studio o
Sottogruppi, con finalità di ricerca od operative, al fine di ottimizzare il coordinamento
delle risorse e della comunicazione interna. Tali gruppi dovranno ricevere
l’autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale o Locale.
ART.11. – SEDI LOCALI
Qualora sui singoli territori si riunissero almeno tre soci, questi, previa approvazione
da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, potrebbero dar luogo a “sedi” locali, che,
dal punto di vista organizzativo, seguiranno le stesse regole dell’associazione
nazionale. Le singole sedi potranno discutere, elaborare e produrre iniziative in piena
autonomia, anche finanziaria, ma, prima di attuarle, dovranno darne comunicazione
preventiva al Consiglio Direttivo, che ne valuterà la conformità ai principi e alle finalità
associative e potrà esprimere un veto o eventualmente suggerire modifiche.
ART. 12 - FONDI DELL’ASSOCIAZIONE
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: - la quota associativa, il cui
ammontare è stabilito dall’assemblea; - gli eventuali contributi straordinari deliberati
dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità
eccedenti quelle del bilancio ordinario; - i contributi erogati da pubbliche
amministrazioni, da enti locali, da aziende private o pubbliche o da altri sponsor
saranno soggetti al vaglio del Consiglio Direttivo e dovranno avvenire in sintonia con i
principi fondanti associativi stabiliti dal presente statuto; - i proventi derivanti
dall’attività dell’associazione; I soci di qualsiasi categoria non potranno mai vantare
diritti sul patrimonio sociale.
ART. 11 - DURATA E SCIOGLIMENTO
La durata dell’associazione è illimitata, ma potrà essere sciolta con delibera
dell’assemblea straordinaria dei soci. In caso di scioglimento dell’associazione,
richiesto e deliberato dai 4/5 dei componenti dell’assemblea, il consiglio direttivo
assume le funzioni di liquidatore. In caso di eventuali residui attivi del bilancio, questi
saranno devoluti ad associazioni o enti con finalità similari, secondo le indicazioni
dell’assemblea.
ART. 12 – RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni di legge in
materia, nonché ai principi generali dell’ordinamento.
STATUTO NAZIONALE “GILDA DELLLA SALUTE”
Art. 1 – COSTITUZIONE E SEDE
E’ costituita la “Gilda della Salute” di seguito denominata “Gilda” con sede da definire.
La Gilda è regolata dal presente statuto e dalle norme vigenti in materia di associazioni.
E’ associazione corporativa, pluralista e libera da qualsiasi condizionamento, legame o
vincolo con partiti, sindacati, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la
propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i
principi e le regole contenute nel presente Statuto. L’Associazione ha carattere
permanente e non persegue fini di lucro. I primi tre articoli del presente Statuto sono
comunque immodificabili, gli altri sono soggetti a variazioni da parte dei soci.
Art. 2 – NATURA E FINALITA’ DELLA GILDA
La Gilda ha una natura politica ma non partitica. Essa costituisce un contenitore
partecipativo e rappresentativo offerto a tutte le persone che lavorano
prevalentemente nel settore della sanità, indipendentemente dal loro orientamento
ideologico, partitico o religioso.
Il suo fine è di rimettere al centro dell’attività degli operatori sanitari valori plurisecolari
e purtroppo trascurati, quali:
La gilda ritiene che tali valori siano stati lesi da un’ingerenza indebita della partitocrazia
e di un’oligarchia economico-finanziaria monopolista e si coordina con gilde di altri
comparti al fine di elaborare un’azione politica comune ed incisiva.
L’associazione uniforma il proprio Statuto ai seguenti principi:
Su questi quattro principi fondamentali si basano i seguenti corollari:
Inoltre la Gilda si ripromette di svolgere le seguenti funzioni:
Art. 3 - Adesione ed inquadramento degli Associati
Art. 4 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
La qualifica di associato può venir meno per:
Art. 5 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
1. Sono organi dell’associazione:
- l’assemblea
- il consiglio direttivo
- il presidente
- il vice-presidente
- il tesoriere
- il segretario
- Il responsabile dell’organizzazione interna
- responsabile delle pubbliche relazioni
- gruppi, sottogruppi commissioni tecniche e di studio
- il collegio dei probiviri
- le sedi locali
Art. 6 – L’ASSEMBLEA
L’assemblea è costituita dagli associati di tutte le categorie professionali. L’assemblea
viene convocata dal Presidente mediante avviso scritto ovvero per posta elettronica
indicante il giorno, l’ora, il luogo, l’oggetto della seduta. L’assemblea si riunisce in
sessione ordinaria almeno una volta l’anno in occasione dell’approvazione del bilancio
preventivo, del conto consuntivo e della discussione ed approvazione del
programma di iniziative per l’anno successivo. La sessione straordinaria è convocata dal
presidente per propria iniziativa o per deliberazione del consiglio direttivo o su richiesta
di almeno un quinto degli associati. All’assemblea spettano i seguenti compiti:
deliberare sui punti iscritti all’ordine del giorno; nominare e revocare, su proposta del
consiglio direttivo, i soci onorari; approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
nominare i componenti del consiglio direttivo; deliberare sulle modifiche allo statuto;
stabilire le quote annue di contribuzione, in relazione alla capacità economica di ciascun
socio. Le riunioni dell’assemblea, in prima convocazione, sono valide con la
partecipazione della metà dei componenti, e in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei presenti. Le deliberazioni dell’assemblea sono sempre approvate a
maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o in quelle che
riguardino la loro responsabilità i membri del consiglio direttivo non hanno diritto di
voto. Per modificare lo statuto occorre la presenza della maggioranza degli associati ed
il voto favorevole della maggioranza dei presenti e della maggioranza del consiglio
direttivo. Il diritto - dovere di partecipare all’assemblea ed il diritto di voto sono
personali e non delegabili ad alcuno: l’associato può farsi rappresentare da un altro
associato, purché non investito di alcuna carica sociale, solamente nel caso di assemblea
ordinaria che approvi il bilancio.
Art. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO
L’associazione è diretta da un consiglio direttivo composto da non meno di tre e in
numero comunque dispari. Il consiglio direttivo, nella prima seduta, elegge il presidente,
il vice-presidente, il tesoriere ed un segretario, i quali dureranno in carica tre anni e sono
rieleggibili. Il primo consiglio direttivo è nominato con l’atto costitutivo. Tutte le cariche
sono gratuite. Il consiglio direttivo ha il compito di perseguire i fini statutari
dell’associazione. Convoca le assemblee ordinarie e straordinarie per il tramite del
presidente, ha la responsabilità dell’andamento amministrativo dell’associazione e deve
darne il resoconto consuntivo annuale; cura la pubblicazione degli atti dell’associazione.
Sono di competenza del consiglio tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all’assemblea. Il
consiglio direttivo si riunisce di regola una volta ogni sei mesi per gli argomenti di sua
competenza e potrà essere convocato ogniqualvolta sia ritenuto necessario dal
presidente o da un terzo dei suoi componenti. La convocazione è fatta mediante lettera
raccomandata ovvero mediante posta elettronica spedita ai consiglieri almeno dieci
giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Il consiglio è presieduto dal presidente o,
in sua vece, dal vice-presidente, in mancanza anche di questi, da altro membro
designato di volta in volta dal consiglio stesso. Il consiglio delibera a maggioranza
semplice, qualunque sia il numero degli intervenuti. Alla redazione dei verbali provvede
il segretario. Il consiglio direttivo può delegare in tutto o in parte le attribuzioni del
segretario ad uno o più dei suoi membri, che costituiranno l’ufficio di presidenza.
ART. 8 - IL PRESIDENTE, Il VICE-PRESIDENTE, IL TESORIERE, IL SEGRETARIO, I
RESPONSABILI DELL’ORGANIZZAZIONE INTERNA E DELLE PUBBLICHE RELAZIONI
8.1 Al presidente o, in sua assenza o impedimento, al vice-presidente spetta la firma
sociale e la rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi, in giudizio o anche in sede
amministrativa. Il presidente e il vice-presidente potranno nominare procuratori
speciali per singoli atti o categorie di atti. Al presidente o, in sua assenza o impedimento,
al vice-presidente o a persone da essi delegate spetta in particolare la firma di tutte le
operazioni presso banche, casse di risparmio o altri istituti di credito, tesorerie ed uffici
postali ove siano versate le somme e i valori a disposizione dell’associazione con facoltà
di incassare e rilasciare quietanze e discarichi per qualsiasi credito o rimessa di
pertinenza sociale.
8.2. Il segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del consiglio direttivo in apposito
libro, cura la tenuta degli atti e dei libri sociali, tiene il protocollo della corrispondenza in arrivo
ed in partenza.
8.3. il tesoriere cura la gestione finanziaria dell’associazione
8.4 Il Consiglio Direttivo nomina il Responsabile dell'Organizzazione Interna, che si occupa di
gestire il coordinamento delle risorse umane all'interno dell'associazione, ed il Responsabile
delle Pubbliche relazioni, che cura i rapporti con la stampa, i mass-media ed in generale le
istituzioni esterne all’associazione, in stretta collaborazione con il Consiglio Direttivo.
ART. 9 - GRUPPI DI STUDIO O SOTTOGRUPPI
All’interno dell’associazione nazionale o locale, singoli associati, in numero minimo di 3,
possono dare vita, in base alle esigenze del momento, a Gruppi di Studio o Sottogruppi,
con finalità di ricerca od operative, al fine di ottimizzare il coordinamento delle risorse
e della comunicazione interna. Tali gruppi devono ricevere l’autorizzazione da parte del
Consiglio Direttivo Nazionale o Locale.
Art. 10 - COMMISSIONI TECNICHE O DI STUDIO
Previa autorizzate del Consiglio Direttivo, un numero minimo di almeno 3 soci della gilda
possono costituire Commissioni Tecniche o di Studio con lo scopo di approfondire
singole tematiche, dal punto di vista operativo o teorico, avvalendosi anche di esperti
esterni.
Art. 11 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI (ORGANO FACOLTATIVO)
Art 11.1 Il Consiglio Direttivo può eleggere un numero minimo di 3 ma comunque dispari
di probiviri, tra i membri della gilda che non siano parte del direttivo.
Art. 11.2. Il Collegio svolge i seguenti compiti:
ART. 12 – SEDI LOCALI
Art 12.1 - Qualora sui singoli territori si riuniscano almeno tre soci, questi, previa
approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, possono dar luogo a “sedi”
locali, che, dal punto di vista organizzativo, seguiranno lo stesso statuto
dell’associazione nazionale. Le singole sedi potranno discutere, elaborare e proporre
iniziative ma, prima di attuarle, dovranno darne comunicazione al Consiglio Direttivo
Nazionale, che ne valuterà la conformità ai principi e alle finalità associative e potrà
esprimere un veto o eventualmente suggerire modifiche.
Art 12.2 Il Comitato Diretto Nazionale ha il compito di coordinare le varie sedi locali e, a
tal fine, può indire, ove lo richiedano le circostanze, delle riunioni dei rappresentanti dei
direttivi locali.
ART. 13 - FONDI DELL’ASSOCIAZIONE
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- la quota associativa, il cui ammontare è stabilito dall’assemblea;
- gli eventuali contributi straordinari deliberati dall’assemblea in relazione a particolari
iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- i contributi erogati da pubbliche amministrazioni, da enti locali, da aziende private o
pubbliche o da altri sponsor saranno soggetti al vaglio del Consiglio Direttivo e dovranno
avvenire in sintonia con i principi fondanti associativi stabiliti dal presente statuto. Non
sono consentiti finanziamenti da parte di ditte che agiscono nel settore farmaceutico-
sanitario o che potrebbero innescare problematiche legate a conflitto di interessi.
- i proventi derivanti dall’attività dell’associazione.
Gli associati di qualsiasi categoria non potranno mai vantare diritti sul patrimonio
sociale.
ART. 14 - DURATA E SCIOGLIMENTO
La durata dell’associazione è illimitata, ma potrà essere sciolta con delibera
dell’assemblea straordinaria degli associati. In caso di scioglimento dell’associazione,
richiesto e deliberato dai 3/4 dei componenti dell’assemblea, il consiglio direttivo
assume le funzioni di liquidatore. In caso di eventuali residui attivi del bilancio, questi
saranno devoluti ad associazioni o enti con finalità similari, secondo le indicazioni
dell’assemblea.
ART. 15 – RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni di legge in
materia, nonché ai principi generali dell’ordinamento.
Lo Stato Servile
BERGAMO - ITALIA
info@movimentodistributistaitaliano.it