STATUTO “GILDA DELL’ALIMENTAZIONE”

Art. 1 – COSTITUZIONE E SEDE
E’ costituita la “Gilda dell’Alimentazione” di seguito denominata “Gilda” con sede da
definire. La Gilda è regolata dal presente statuto e dalle norme vigenti in materia di
associazioni.
E’ associazione corporativa, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento,
legame o vincolo con partiti, sindacati, associazioni e movimenti politici; persegue e
tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno,
mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto. L’Associazione ha
durata illimitata e non persegue fini di lucro.

Art. 2 – NATURA E FINALITA’ DELLA GILDA
La Gilda ha una natura politica ma non partitica. Essa costituisce un contenitore
partecipativo e rappresentativo offerto a tutte quelle persone che svolgono la propria
attività prevalentemente nel settore dell’alimentazione. Il suo fine è quello di
promuovere una comunità di lavoro incentrata su una concezione organica della
società, rimettendo al centro dell’attività lavorativa la qualità dei prodotti e dei servizi
forniti e restituendo ad ogni socio la libertà di discutere e di decidere tutte le questioni
importanti legate al proprio comparto (produzione, distribuzione, vendita, fiscalità,
previdenza, organizzazione del lavoro, regime pensionistico, stipendi minimi e massimi,
giusto prezzo, formazione professionale, codici deontologici, credito ecc.), in base al
proprio ruolo ed alla propria competenza. La gilda ritiene che tale libertà sia stata lesa

da un’ingerenza indebita sia della partitocrazia, sia di un’oligarchia economico-
finanziaria monopolista.

L’associazione uniforma il proprio Statuto ai seguenti principi, che hanno il loro
radicamento nella visione distributista:

  1.  il lavoro va considerato come strumento finalizzato alla crescita ed allo sviluppo
    della persona, intesa quest’ultima come unità integrata di corpo, psiche e spirito.
    L’associazione prende le distanze da tutte quelle posizioni che tendono a
    mercificare il lavoro e quindi il suo soggetto, l’uomo, o a diffondere mentalità
    livellatrici

  2. la libertà delle persone di discutere e di decidere ogni questione inerente
    l’esercizio del proprio lavoro va estesa il più possibile, restituendo poteri politici
    concreti ai vari comparti lavorativi. La gilda deve recuperare pienamente la
    funzione sociale e politica di regolare il mercato secondo i principi di equità e
    giustizia, costituendo le fondamenta di uno Stato distributista e sussidiario.

  3. La proprietà dei mezzi di produzione va estesa il più possibile, a partire dal basso
    e dalle competenze e capacità dei singoli, contro la tendenza a tenere separati e
    distinti capitale e lavoro. La gilda contrasta la formazione di monopoli e la
    concentrazione di proprietà produttiva nelle mani di pochi. La tendenza a
    favorire l’unione tra capitale e lavoro viene intesa come applicazione della
    giustizia, sia commutativa sia distributiva, e come presupposto indispensabile per
    la diffusione della stabilità, prosperità, vera libertà economica e quindi del bene comune.

  4.  La gilda considera il principio di solidarietà elemento caratterizzante dell’azione dei suoi soci.

Su questi quattro principi fondamentali si basano i seguenti principi corollari:

  1. la libertà associativa come aspetto della libertà politica e di quella economica della
    persona e dei gruppi sociali;

  2. il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed
    economica e quale fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società
    civile;

  3. l’importanza della collaborazione intergenerazionale al fine di garantire la continuità
    temporale dell’impresa ed il passaggio e la mancata dispersione di competenze,
    esperienze e risorse

  4. nelle sue articolazioni sui territori la gilda opera per la prevenzione
    e il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non,
    nonché rifiuta ogni rapporto con imprese che risultino controllate o che abbiano
    comunque legami e/o rapporti con soggetti o ambienti criminali;

  5. la competenza professionale quale criterio gerarchico naturale complementare al
    principio della collegialità democratica

    Inoltre la Gilda:
  6. tutela e rappresenta a livello locale i propri soci attraverso forme di concertazione
    con le articolazioni settoriali e categoriali, nei rapporti con le istituzioni, con le
    amministrazioni, con gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico,
    economico o sociale;

  7. valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori sia
    autonomi sia dipendenti associati, promuovendo e riconoscendone il precipuo ruolo
    economico e sociale;

  8. organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e
    consulenza alle imprese e agli imprenditori associati e ai loro collaboratori, in coerenza
    con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;

  9. promuove, d’intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e
    culturali, a livello locale, nazionale, europeo e internazionale, e forme di
    collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e
    sviluppo dei soggetti rappresentati;

  10. si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche
    eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi,
    potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di
    qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;

  11. favorisce, d’intesa con gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul
    territorio, la costituzione e il funzionamento, delle proprie articolazioni organizzative;

  12. ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio,
    impegnandosi a perseguire la correttezza e l’equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;

Art. 3) Adesione ed Inquadramento degli Associati

  1. Possono aderire alla Gilda, in qualità di socio effettivo, singole persone, lavoratori
    autonomi o dipendenti, imprese piccole e grandi, cooperative e qualunque altro
    soggetto che possa dimostrare un coinvolgimento lavorativo prevalente nell’ambito
    del settore alimentare.

  2. Non sono ammessi alla Gilda né coloro che fanno parte di qualsiasi loggia massonica
    o di società con finalità segrete, né coloro che sono iscritti a qualsiasi partito o
    svolgono incarichi retribuiti in qualsiasi sindacato e organizzazione professionale. La
    quota di persone iscritte a sindacati di categoria non può comunque superare il 10%
    del numero totale di soci.

  3. Ciascun socio individuale che entra a far parte della Gilda è tenuto al pagamento
    della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti
    Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi
    delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla
    contribuzione, dal presente Statuto confederale nazionale.

  4. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o
    pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria non possono esercitare i
    rispettivi diritti associativi.


Art. 4 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica dell’associato può venir meno per: - decesso; - dimissioni comunicate per
iscritto al consiglio direttivo; - decadenza, conseguente al venir meno del rispetto delle
regole sottoscritte al momento dell’iscrizione, fatto, questo, che deve essere verificato
e sanzionato dal consiglio direttivo;
- delibera di esclusione assunta dall’assemblea su proposta del consiglio direttivo per
motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle disposizioni del presente statuto
o per altri comportamenti contrastanti lo spirito solidaristico dell’associazione.


Art. 5 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
1) Sono organi dell’associazione:
- l’assemblea
- il consiglio direttivo
- il presidente

- Il responsabile dell’organizzazione interna
- gruppi di studio e sottogruppi
- sedi locali


Art. 6 – L’ASSEMBLEA
L’assemblea è costituita dai soci di tutte le categorie. L’assemblea viene convocata dal
Presidente mediante avviso scritto ovvero per posta elettronica indicante il giorno,
l’ora, il luogo, l’oggetto della seduta. L’assemblea si riunisce in sessione ordinaria
almeno una volta l’anno in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo, del
conto consuntivo e della discussione ed approvazione del
programma di iniziative per l’anno successivo. La sessione straordinaria è convocata
dal presidente per propria iniziativa o per deliberazione del consiglio direttivo o su
richiesta di almeno un quinto dei soci. All’assemblea spettano i seguenti compiti:
deliberare sulle questioni iscritte all’ordine del giorno; nominare e revocare, su
proposta del consiglio direttivo, i soci onorari; approvare il bilancio preventivo ed il
conto consuntivo; approvare il regolamento interno dell’associazione ove il consiglio
direttivo ne deliberasse l’emanazione; nominare i componenti del consiglio direttivo;
deliberare sulle modifiche allo statuto; stabilire le quote annue di contribuzione, in
relazione alla capacità economica di ciascun socio. Le riunioni dell’assemblea, in prima
convocazione, sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti, e
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni
dell’assemblea sono sempre approvate a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di
approvazione del bilancio o in quelle che riguardino la loro responsabilità i consiglieri
non hanno voto. Per modificare lo statuto occorre la presenza della maggioranza degli
associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e della maggioranza del
consiglio direttivo. Il diritto - dovere di partecipare all’assemblea ed il diritto di voto
sono personali e non delegabili ad alcuno: l’associato può farsi rappresentare da un
altro associato, purché non investito di alcuna carica sociale, solamente nel caso di
assemblea ordinaria che approvi il bilancio.

Art. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO
L’associazione è diretta da un consiglio direttivo composto da non meno di tre e non
più di cinque membri. Tra i componenti del consiglio direttivo vengono eletti il
presidente, il vice presidente ed un segretario i quali dureranno in carica tre anni e
sono rieleggibili. Il primo consiglio direttivo è nominato con l’atto costitutivo. Tutte le
cariche sono gratuite. Il consiglio direttivo ha il compito di perseguire i fini
costituzionali dell’associazione. Convoca le assemblee ordinarie e straordinarie per il
tramite del presidente, ha la responsabilità dell’andamento amministrativo
dell’associazione e deve darne il resoconto consuntivo annuale, cura la pubblicazione
degli atti dell’associazione. Sono di competenza del consiglio tutti gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati
all’assemblea. Il consiglio direttivo si riunisce di regola una volta ogni sei mesi per gli
argomenti di sua competenza e potrà essere convocato ogniqualvolta sia ritenuto
necessario dal presidente o da un terzo dei suoi componenti. La convocazione è fatta
mediante lettera raccomandata ovvero mediante posta elettronica spedita ai
consiglieri almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Il consiglio è
presieduto dal presidente o, in sua vece, dal vice presidente, in mancanza anche di

questi, da altro membro designato di volta in volta dal consiglio stesso. Il consiglio
delibera a maggioranza semplice, qualunque sia il numero degli intervenuti. Alla
redazione dei verbali provvede il segretario. Il consiglio direttivo può delegare in tutto
o in parte le sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, che costituiranno l’ufficio
di presidenza.

ART. 8- Il RESPONSABILE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNA
Il Consiglio Direttivo nomina il Responsabile dell'Organizzazione Interna, che si
occuperà di gestire il coordinamento delle risorse umane all'interno dell'associazione.

ART. 9 - IL PRESIDENTE
Al presidente o, in sua assenza o impedimento, al vice presidente spetta la firma
sociale e la rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi, in giudizio o anche in
sede amministrativa. Il presidente e il vice presidente potranno nominare procuratori
speciali per singoli atti o categorie di atti. Al presidente o, in sua assenza o
impedimento, al vice presidente o a persone da essi delegate spetta in particolare la
firma di tutte le operazioni presso banche, casse di risparmio o altri istituti di credito,
tesorerie ed uffici postali ove siano versate le 6/6 somme e i valori a disposizione
dell’associazione con facoltà di incassare e rilasciare quietanze e discarichi per
qualsiasi credito o rimessa di pertinenza sociale.

ART.10 – Gruppi di Studio o Sottogruppi
All’interno dell’associazione nazionale o locale, singoli soci, in numero minimo di 3,
potranno dare vita, in base alle esigenze del momento, a Gruppi di Studio o
Sottogruppi, con finalità di ricerca od operative, al fine di ottimizzare il coordinamento
delle risorse e della comunicazione interna. Tali gruppi dovranno ricevere
l’autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale o Locale.

ART.11. – SEDI LOCALI
Qualora sui singoli territori si riunissero almeno tre soci, questi, previa approvazione
da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, potrebbero dar luogo a “sedi” locali, che,
dal punto di vista organizzativo, seguiranno le stesse regole dell’associazione
nazionale. Le singole sedi potranno discutere, elaborare e produrre iniziative in piena
autonomia, anche finanziaria, ma, prima di attuarle, dovranno darne comunicazione
preventiva al Consiglio Direttivo, che ne valuterà la conformità ai principi e alle finalità
associative e potrà esprimere un veto o eventualmente suggerire modifiche.

ART. 12 - FONDI DELL’ASSOCIAZIONE
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: - la quota associativa, il cui
ammontare è stabilito dall’assemblea; - gli eventuali contributi straordinari deliberati
dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità
eccedenti quelle del bilancio ordinario; - i contributi erogati da pubbliche
amministrazioni, da enti locali, da aziende private o pubbliche o da altri sponsor

saranno soggetti al vaglio del Consiglio Direttivo e dovranno avvenire in sintonia con i
principi fondanti associativi stabiliti dal presente statuto; - i proventi derivanti
dall’attività dell’associazione; I soci di qualsiasi categoria non potranno mai vantare
diritti sul patrimonio sociale.

ART. 11 - DURATA E SCIOGLIMENTO
La durata dell’associazione è illimitata, ma potrà essere sciolta con delibera
dell’assemblea straordinaria dei soci. In caso di scioglimento dell’associazione,
richiesto e deliberato dai 4/5 dei componenti dell’assemblea, il consiglio direttivo
assume le funzioni di liquidatore. In caso di eventuali residui attivi del bilancio, questi
saranno devoluti ad associazioni o enti con finalità similari, secondo le indicazioni
dell’assemblea.

ART. 12 – RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni di legge in
materia, nonché ai principi generali dell’ordinamento.