STATUTO NAZIONALE “GILDA DELLLA SALUTE”

Art. 1 – COSTITUZIONE E SEDE
E’ costituita la “Gilda della Salute” di seguito denominata “Gilda” con sede da definire.
La Gilda è regolata dal presente statuto e dalle norme vigenti in materia di associazioni.
E’ associazione corporativa, pluralista e libera da qualsiasi condizionamento, legame o
vincolo con partiti, sindacati, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la
propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i
principi e le regole contenute nel presente Statuto. L’Associazione ha carattere
permanente e non persegue fini di lucro. I primi tre articoli del presente Statuto sono
comunque immodificabili, gli altri sono soggetti a variazioni da parte dei soci.

Art. 2 – NATURA E FINALITA’ DELLA GILDA
La Gilda ha una natura politica ma non partitica. Essa costituisce un contenitore
partecipativo e rappresentativo offerto a tutte le persone che lavorano
prevalentemente nel settore della sanità, indipendentemente dal loro orientamento
ideologico, partitico o religioso.
Il suo fine è di rimettere al centro dell’attività degli operatori sanitari valori plurisecolari
e purtroppo trascurati, quali:

  1.  La qualità della propria formazione e dei servizi offerti
  2.  L’indipendenza delle professioni medico-sanitarie e della relativa ricerca
    scientifica da interessi di natura partitica o economico-finanziaria
  3. La possibilità dell’operatore sanitario di partecipare alle discussioni e decisioni
    riguardanti tutti gli aspetti pratici e concreti della propria professione (per
    esempio, formazione, ricerca, organizzazione dei servizi, previdenza,
    pensionamento, stipendi ed onorari minimi e massimi)
  4. Il rispetto di codici comportamentali orientati a massimizzare il benessere e la
    salute degli utenti e la qualità delle prestazioni fornite

La gilda ritiene che tali valori siano stati lesi da un’ingerenza indebita della partitocrazia
e di un’oligarchia economico-finanziaria monopolista e si coordina con gilde di altri
comparti al fine di elaborare un’azione politica comune ed incisiva.


L’associazione uniforma il proprio Statuto ai seguenti principi:

  1. Considerare la famiglia naturale formata da un uomo ed una donna uniti in
    matrimonio ed aperti all’educazione della prole quale elemento centrale della vita
    economico-sociale.
  2. Estendere il più possibile la libertà dei lavoratori di partecipare attivamente e
    direttamente alla gestione ed all’indirizzo del proprio comparto socio-lavorativo
  3. Estendere al massimo la proprietà dei mezzi di produzione, a partire dal basso e dalle
    competenze e capacità dei singoli, contro la tendenza a tenere separati e distinti
    capitale e lavoro. La gilda contrasta la formazione di monopoli e la concentrazione di
    proprietà produttiva nelle mani di pochi. La tendenza a favorire l’unione tra capitale e
    lavoro viene intesa come applicazione della giustizia, sia commutativa sia distributiva,
    e come presupposto indispensabile per la realizzazione della stabilità e della prosperità
    necessarie ad una vera libertà economica e quindi al bene comune.
  4. Puntare per gli scambi di beni e servizi ad utilizzare un denaro o moneta che, al momento
    dell’emissione da parte del potere politico legittimo, sia privo di debito verso il sistema
    bancario e di interesse.

Su questi quattro principi fondamentali si basano i seguenti corollari:

  1. Considerare il lavoro nell’ambito del settore sanitario come uno strumento
    finalizzato alla crescita ed allo sviluppo della persona, intesa quest’ultima come
    unità integrata di corpo, psiche e spirito, contro la mercificazione del lavoratore
    ed una mentalità livellatrice.
  2. Considerare il principio di solidarietà quale valore centrale ispiratore delle
    decisioni e delle azioni dei propri soci.
  3. Considerare la competenza professionale quale criterio gerarchico naturale,
    integrato al principio della collegialità democratica tra pari
  4. perseguire la collaborazione intergenerazionale al fine di garantire la continuità
    temporale delle esperienze, capacità e competenze acquisite (sviluppo e
    mantenimento del capitale umano e sociale)
  5. considerare il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà
    politica ed economica della gilda e quale fonte di sviluppo per le persone, per
    l'economia e per la società civile.
  6. considerare l’autonomia finanziaria come fattore necessario ed indispensabile alla
    libertà economica e politica dei propri membri.


Inoltre la Gilda si ripromette di svolgere le seguenti funzioni:

  1. Articolarsi al proprio interno in maniera organica in gruppi e sottogruppi, relativi
    ciascuno ad uno specifico comparto del settore sanitario.
  2. Tutelare e rappresentare a livello locale i propri soci nei rapporti con le
    istituzioni, con le amministrazioni, con gli enti e con ogni altra organizzazione di
    carattere politico, economico o sociale.
  3. Collaborare con altre articolazioni settoriali e categoriali a livello locale,
    nazionale ed internazionale
  4. Valorizzare gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori
    autonomi e dipendenti associati, promuovendo e riconoscendone il precipuo
    ruolo economico e sociale;
  5. Organizzare ed erogare ogni tipo di servizio di formazione, informazione,
    assistenza e consulenza ai propri membri e ai loro collaboratori, in coerenza con
    le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
  6. Prevenire e contrastare ogni forma di criminalità.

Art. 3 - Adesione ed inquadramento degli Associati

  1. Possono aderire alla Gilda, in qualità di associato, singole persone, lavoratori
    autonomi o dipendenti, persone giuridiche quali, a titolo esemplificativo,
    imprese, cooperative e qualunque altro soggetto che possa dimostrare un
    coinvolgimento lavorativo prevalente nell’ambito del settore sanitario.
  2. Non sono ammessi alla Gilda coloro che fanno parte di qualsiasi loggia
    massonica o di società con finalità segrete e coloro che sono iscritti a qualsiasi
    partito o svolgono incarichi retribuiti in qualsiasi sindacato od organizzazione
    professionale. La quota totale di persone iscritte a sindacati di categoria non può
    comunque superare il 10% del numero complessivo degli associati.
  3. Ciascun associato che entra a far parte della Gilda è tenuto al pagamento della
    quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti
    Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad
    avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito dal
    presente Statuto nazionale.
  4. Gli associati che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in
    corso e/o
  5. pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria non possono
    esercitare i rispettivi diritti associativi.
  6. La domanda di associazione, previa presa visione dello Statuto, va presentata al
    Comitato Direttivo, che ha la facoltà discriminante insindacabile di approvarla
    entro 15 giorni.

Art. 4 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
La qualifica di associato può venir meno per:

  1. decesso;
  2. dimissioni comunicate per iscritto al consiglio direttivo;
  3. decadenza, conseguente al venir meno del rispetto delle regole sottoscritte al
    momento dell’iscrizione, fatto, questo, che deve essere verificato e sanzionato
    dal consiglio direttivo;
  4. delibera di esclusione assunta dall’assemblea su proposta del consiglio direttivo
    per motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle disposizioni del
    presente statuto o per altri comportamenti contrastanti lo spirito solidaristico
    dell’associazione.

Art. 5 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
1. Sono organi dell’associazione:
- l’assemblea
- il consiglio direttivo
- il presidente

- il vice-presidente
- il tesoriere
- il segretario
- Il responsabile dell’organizzazione interna
- responsabile delle pubbliche relazioni
- gruppi, sottogruppi commissioni tecniche e di studio
- il collegio dei probiviri
- le sedi locali

Art. 6 – L’ASSEMBLEA
L’assemblea è costituita dagli associati di tutte le categorie professionali. L’assemblea
viene convocata dal Presidente mediante avviso scritto ovvero per posta elettronica
indicante il giorno, l’ora, il luogo, l’oggetto della seduta. L’assemblea si riunisce in
sessione ordinaria almeno una volta l’anno in occasione dell’approvazione del bilancio
preventivo, del conto consuntivo e della discussione ed approvazione del
programma di iniziative per l’anno successivo. La sessione straordinaria è convocata dal
presidente per propria iniziativa o per deliberazione del consiglio direttivo o su richiesta
di almeno un quinto degli associati. All’assemblea spettano i seguenti compiti:
deliberare sui punti iscritti all’ordine del giorno; nominare e revocare, su proposta del
consiglio direttivo, i soci onorari; approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
nominare i componenti del consiglio direttivo; deliberare sulle modifiche allo statuto;
stabilire le quote annue di contribuzione, in relazione alla capacità economica di ciascun
socio. Le riunioni dell’assemblea, in prima convocazione, sono valide con la
partecipazione della metà dei componenti, e in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei presenti. Le deliberazioni dell’assemblea sono sempre approvate a
maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o in quelle che
riguardino la loro responsabilità i membri del consiglio direttivo non hanno diritto di
voto. Per modificare lo statuto occorre la presenza della maggioranza degli associati ed
il voto favorevole della maggioranza dei presenti e della maggioranza del consiglio
direttivo. Il diritto - dovere di partecipare all’assemblea ed il diritto di voto sono
personali e non delegabili ad alcuno: l’associato può farsi rappresentare da un altro
associato, purché non investito di alcuna carica sociale, solamente nel caso di assemblea
ordinaria che approvi il bilancio.

Art. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO
L’associazione è diretta da un consiglio direttivo composto da non meno di tre e in
numero comunque dispari. Il consiglio direttivo, nella prima seduta, elegge il presidente,
il vice-presidente, il tesoriere ed un segretario, i quali dureranno in carica tre anni e sono
rieleggibili. Il primo consiglio direttivo è nominato con l’atto costitutivo. Tutte le cariche
sono gratuite. Il consiglio direttivo ha il compito di perseguire i fini statutari
dell’associazione. Convoca le assemblee ordinarie e straordinarie per il tramite del
presidente, ha la responsabilità dell’andamento amministrativo dell’associazione e deve
darne il resoconto consuntivo annuale; cura la pubblicazione degli atti dell’associazione.
Sono di competenza del consiglio tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all’assemblea. Il

consiglio direttivo si riunisce di regola una volta ogni sei mesi per gli argomenti di sua
competenza e potrà essere convocato ogniqualvolta sia ritenuto necessario dal
presidente o da un terzo dei suoi componenti. La convocazione è fatta mediante lettera
raccomandata ovvero mediante posta elettronica spedita ai consiglieri almeno dieci
giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Il consiglio è presieduto dal presidente o,
in sua vece, dal vice-presidente, in mancanza anche di questi, da altro membro
designato di volta in volta dal consiglio stesso. Il consiglio delibera a maggioranza
semplice, qualunque sia il numero degli intervenuti. Alla redazione dei verbali provvede
il segretario. Il consiglio direttivo può delegare in tutto o in parte le attribuzioni del
segretario ad uno o più dei suoi membri, che costituiranno l’ufficio di presidenza.

ART. 8 - IL PRESIDENTE, Il VICE-PRESIDENTE, IL TESORIERE, IL SEGRETARIO, I
RESPONSABILI DELL’ORGANIZZAZIONE INTERNA E DELLE PUBBLICHE RELAZIONI


8.1 Al presidente o, in sua assenza o impedimento, al vice-presidente spetta la firma
sociale e la rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi, in giudizio o anche in sede
amministrativa. Il presidente e il vice-presidente potranno nominare procuratori
speciali per singoli atti o categorie di atti. Al presidente o, in sua assenza o impedimento,
al vice-presidente o a persone da essi delegate spetta in particolare la firma di tutte le
operazioni presso banche, casse di risparmio o altri istituti di credito, tesorerie ed uffici
postali ove siano versate le somme e i valori a disposizione dell’associazione con facoltà
di incassare e rilasciare quietanze e discarichi per qualsiasi credito o rimessa di
pertinenza sociale.


8.2. Il segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del consiglio direttivo in apposito
libro, cura la tenuta degli atti e dei libri sociali, tiene il protocollo della corrispondenza in arrivo
ed in partenza.


8.3. il tesoriere cura la gestione finanziaria dell’associazione


8.4 Il Consiglio Direttivo nomina il Responsabile dell'Organizzazione Interna, che si occupa di
gestire il coordinamento delle risorse umane all'interno dell'associazione, ed il Responsabile
delle Pubbliche relazioni, che cura i rapporti con la stampa, i mass-media ed in generale le
istituzioni esterne all’associazione, in stretta collaborazione con il Consiglio Direttivo.

ART. 9 - GRUPPI DI STUDIO O SOTTOGRUPPI
All’interno dell’associazione nazionale o locale, singoli associati, in numero minimo di 3,
possono dare vita, in base alle esigenze del momento, a Gruppi di Studio o Sottogruppi,
con finalità di ricerca od operative, al fine di ottimizzare il coordinamento delle risorse
e della comunicazione interna. Tali gruppi devono ricevere l’autorizzazione da parte del
Consiglio Direttivo Nazionale o Locale.

Art. 10 - COMMISSIONI TECNICHE O DI STUDIO
Previa autorizzate del Consiglio Direttivo, un numero minimo di almeno 3 soci della gilda
possono costituire Commissioni Tecniche o di Studio con lo scopo di approfondire

singole tematiche, dal punto di vista operativo o teorico, avvalendosi anche di esperti
esterni.


Art. 11 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI (ORGANO FACOLTATIVO)
Art 11.1 Il Consiglio Direttivo può eleggere un numero minimo di 3 ma comunque dispari
di probiviri, tra i membri della gilda che non siano parte del direttivo.
Art. 11.2. Il Collegio svolge i seguenti compiti:

  1. sorveglia sulla rispondenza del comportamento degli associati alle norme dello
    Statuto e più in generale delle norme di buona condotta dettate dalla legge e dal senso
    comune;
  2. esamina le segnalazioni di atti e comportamenti degli associati che possano
    configurare violazioni delle norme di condotta di cui al comma precedente e, laddove
    ne ravvisi la fondatezza, intraprende i necessari procedimenti disciplinari;
  3. al termine di ogni procedimento, sottopone al Consiglio Direttivo gli atti dello stesso
    con le conclusioni del Collegio, comprensive di eventuali proposte di provvedimenti.


ART. 12 – SEDI LOCALI
Art 12.1 - Qualora sui singoli territori si riuniscano almeno tre soci, questi, previa
approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, possono dar luogo a “sedi”
locali, che, dal punto di vista organizzativo, seguiranno lo stesso statuto
dell’associazione nazionale. Le singole sedi potranno discutere, elaborare e proporre
iniziative ma, prima di attuarle, dovranno darne comunicazione al Consiglio Direttivo
Nazionale, che ne valuterà la conformità ai principi e alle finalità associative e potrà
esprimere un veto o eventualmente suggerire modifiche.
Art 12.2 Il Comitato Diretto Nazionale ha il compito di coordinare le varie sedi locali e, a
tal fine, può indire, ove lo richiedano le circostanze, delle riunioni dei rappresentanti dei
direttivi locali.

ART. 13 - FONDI DELL’ASSOCIAZIONE
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- la quota associativa, il cui ammontare è stabilito dall’assemblea;
- gli eventuali contributi straordinari deliberati dall’assemblea in relazione a particolari
iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- i contributi erogati da pubbliche amministrazioni, da enti locali, da aziende private o
pubbliche o da altri sponsor saranno soggetti al vaglio del Consiglio Direttivo e dovranno
avvenire in sintonia con i principi fondanti associativi stabiliti dal presente statuto. Non

sono consentiti finanziamenti da parte di ditte che agiscono nel settore farmaceutico-
sanitario o che potrebbero innescare problematiche legate a conflitto di interessi.

- i proventi derivanti dall’attività dell’associazione.

Gli associati di qualsiasi categoria non potranno mai vantare diritti sul patrimonio
sociale.

ART. 14 - DURATA E SCIOGLIMENTO
La durata dell’associazione è illimitata, ma potrà essere sciolta con delibera
dell’assemblea straordinaria degli associati. In caso di scioglimento dell’associazione,
richiesto e deliberato dai 3/4 dei componenti dell’assemblea, il consiglio direttivo
assume le funzioni di liquidatore. In caso di eventuali residui attivi del bilancio, questi
saranno devoluti ad associazioni o enti con finalità similari, secondo le indicazioni
dell’assemblea.

ART. 15 – RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni di legge in
materia, nonché ai principi generali dell’ordinamento.