Associazione Movimento Distributista Italiano
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STATUTO
Statuto
Statuto Associazione Movimento Distributista Italiano
Movimento Distributista Italiano
STATUTO ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE EX L.R. 1/2008 capo III e Legge 383/2000 – AMBITO DI INTERVENTO CULTURALE
ART. 1 COSTITUZIONE
1.1. E’ costituita un’associazione senza scopo di lucro denominata “MOVIMENTO DISTRIBUTISTA ITALIANO”.
1.2. L’associazione è apartitica ed aconfessionale.
ART. 2 SEDE
2.1. L’associazione ha sede in Bergamo, Via Giuseppe Gaudenzi, n. 9 e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell’attività sul territorio.
ART. 3 OGGETTO E SCOPO
3.1. L'associazione si propone di analizzare, approfondire e diffondere il pensiero distributista, così com’è stato elaborato dai suoi fondatori, Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) e Hilaire Belloc (1870-1953) e Vincent McNabb (1868-1943), e poi sviluppato nel corso del tempo. Si propone anche di contribuire alla concreta applicazione del pensiero distributista sul piano economico-politico e sociale, secondo i modi e le forme che verranno ritenuti di volta in volta più opportuni, nel rispetto delle regole democratiche del consesso civile.
L'associazione e' aconfessionale e non persegue fini di lucro.
ART. 4 ASSOCIATI: DIRITTI E DOVERI
4.1. Gli associati hanno il diritto all’elettorato passivo e attivo.
4.2. Usufruiscono di tutti i servizi dell’associazione, hanno diritto di accedere e conoscere tutti i programmi dell’associazione con cui la stessa intende attuare gli scopi sociali, possono consultare, previa richiesta, gli atti e i registri dell’associazione.
4.3. Gli associati partecipano alla vita associativa, perseguendo gli scopi dell’associazione e favorendone lo sviluppo e la crescita.
4.4. Concorrono alla gestione dell’associazione direttamente, rivestendo le cariche associative o indirettamente, partecipando all’elezione delle cariche associative.
4.5. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.
4.6. Hanno il dovere di rispettare le norme del presente statuto e di osservare un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.
4.7. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
4.8. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
4.9. Devono svolgere le attività preventivamente concordate e finalizzate all’attuazione di un particolare programma. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’associazione.
ART. 5 AMMISSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO
5.1. L’ammissione del nuovo associato è disposta dal consiglio direttivo, a seguito di domanda scritta presentata dall’interessato e dietro pagamento della quota associativa all’atto dell’ammissione nell’importo e con le modalità fissate annualmente dal consiglio direttivo.
5.2. La qualifica di socio è incompatibile con l’affiliazione alla massoneria, di qualsiasi ordine e grado, e con l’appartenenza ad un partito politico.
5.3. Nessun altro motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’associazione.
5.3. Avverso il diniego motivato di iscrizione all’associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere al collegio dei probiviri, la cui decisione non può essere impugnata. E’ ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
5.4. La qualità di associato si perde per decesso, esclusione e recesso. In caso di morte la quota associativa è intrasmissibile agli eredi.
5.5. L’associato non in regola nel pagamento di almeno due annualità associative, salvo giustificato motivo, può essere escluso dall’associazione.
5.6. Può altresì essere escluso dall’associazione l’associato che, per il suo comportamento, si renda indegno di far parte dell’associazione o allorchè si manifesti un conflitto di interessi con gli scopi associativi.
5.7 L’esclusione dell’associato è deliberata dal consiglio direttivo, che provvede a darne comunicazione all’interessato. E’ ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
5.8. Ogni associato può recedere dall’associazione in qualunque momento e senza oneri, fermo restando in ogni caso quanto previsto all’articolo precedente Statuto Associazione Movimento Distributista Italiano ed in particolare l’espletamento degli incarichi presi e degli obblighi assunti nei confronti dell’associazione.
5.9. In nessun caso, l’associato che recede ha diritto alla restituzione della quota associativa.
ART. 6 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
6.1. Sono organi dell’associazione:
- l’assemblea degli associati;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il segretario;
- il responsabile dell’organizzazione;
- il collegio dei probiviri (facoltativo);
- il collegio dei revisori dei conti (facoltativo)
6.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
ART. 7 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
7.1. L’assemblea è costituita dagli associati che, in regola con il pagamento della quota associativa, risultano iscritti nell’apposito registro.
7.2. Ogni associato ha diritto ad un voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore nel caso di oggettivo impedimento del socio a partecipare all’assemblea.
7.3. L’assemblea rappresenta uno dei momenti fondamentali della partecipazione dell’associato alla vita associativa ed in particolare all’organizzazione e alla programmazione della attività associativa, nonché momento di confronto in cui il singolo associato può presentare le proprie osservazioni e le proprie idee agli altri associati.
7.4. L’assemblea ha i seguenti compiti:
a) delibera sui principi e sugli indirizzi generali dell’associazione;
b) discute e approva il programma e la relazione annuale del consiglio direttivo;
c) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
d) approva eventuali regolamenti interni;
e) elegge il consiglio direttivo, il collegio dei probiviri ed il collegio dei revisori dei conti;
f) delibera le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell’associazione.
ART. 8 CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
8.1. L’assemblea è convocata dal presidente mediante comunicazione inviata con lettera o a mezzo telefax a tutti gli associati almeno otto giorni prima della data fissata e deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’assemblea con indicazione anche della seconda convocazione.
8.2. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti
del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati: in tal caso l’avviso di Statuto Associazione Movimento Distributista Italiano
convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
8.3. Della convocazione dell’assemblea può essere data notizia mediante idonea pubblicità nei luoghi in cui gli associati possono averne conoscenza.
8.4. L’assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo degli associati o del consiglio direttivo, quando sia necessario e per deliberare le modifiche da apportare allo statuto o lo scioglimento dell’associazione.
8.5. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati per delega.
8.6. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati.
ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO. DURATA
9.1. L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero dispari di membri non superiore a undici eletti dall’assemblea fra i propri associati.
9.2. Fatta eccezione per i poteri spettanti all’assemblea, il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, nell’ambito delle direttive generali dell’assemblea e, specificatamente:
a) formula il programma e la relazione annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
b) predispone annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
c) propone eventuali regolamenti interni all’assemblea;
d) propone le modifiche allo statuto all’assemblea;
e) stabilisce l’entità della quota associativa a carico degli associati.
9.3. Il consiglio direttivo, nella prima seduta, elegge a maggioranza semplice il presidente, il vice presidente ed il segretario.
I consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti dall’assemblea degli associati.
9.4. I consiglieri svolgono la loro attività gratuitamente.
Ai consiglieri vengono affidate specifiche mansioni e competenze per l’esercizio delle attività dell’associazione.
9.5. I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive del consiglio decadono dalla carica.
9.6. In caso di dimissioni, morte e decadenza di uno dei consiglieri, il consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima riunione dell’assemblea.
ART. 10 PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO, RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE INTERNA
10.1. Il presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede e convoca l’assemblea degli associati ed il consiglio direttivo, cura l’esecuzione delle delibere assembleari e consiliari, adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene opportuni, salvo ratifica da parte del consiglio direttivo alla prima riunione, assicurando lo svolgimento unitario ed organico dell’attività dell’associazione.
10.2. Il vice presidente agisce in stretta collaborazione con il presidente e sosituisce quest’ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.
10.3. Il segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del consiglio direttivo in apposito libro, cura la tenuta degli atti e dei libri sociali, tiene il protocollo della corrispondenza in arrivo ed in partenza.
10.4. Il Consiglio Direttivo nomina il Responsabile dell'Organizzazione Interna, che si occuperà di gestire il coordinamento delle risorse umane all'interno dell'associazione.
ART. 11 COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEI REVISORI DEI CONTI
11.1. Il collegio dei probiviri è eletto dall’assemblea degli associati tra persone autorevoli per pregio e qualità morali.
11.2. Il suo compito è quello di intervenire in caso di controversie interne all’associazione o in occasione di fatti ed episodi che possono arrecare grave nocumento alla vita associativa o tali da offuscare il buon nome dell’associazione.
11.3. Il collegio dei revisori dei conti è eletto dall’assemblea al di fuori dei componenti del consiglio direttivo.
11.4. Verifica la regolarità della gestione amministrativa, fiscale e contabile dell’associazione, controllando periodicamente la regolare tenuta formale e sostanziale dei libri sociali.
11.5. Ha il potere di richiamare il consiglio direttivo ai suoi obblighi, qualora rilevi, in occasione di ispezioni e controlli, irregolarità di ordine contabile.
11.6. Redige la relazione annuale da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
11.7. Il collegio dei probiviri ed il collegio dei revisori dei conti sono composti da tre membri ciascuno che eleggono tra loro il proprio presidente, durano in carica due anni e sono rieleggibili.
ART. 12 PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
12.1. Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
a) beni mobili ed immobili;
b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) erogazioni, donazioni e lasciti.
Statuto Associazione Movimento Distributista Italiano.
12.2. Le entrate dell’associazione sono costituite da:
a) quote associative;
b) utile derivante dall’organizzazione di manifestazioni e dallo svolgimento di attività marginali di carattere commerciale ed ai fini istituzionali;
c) contributi ordinari e straordinari di coloro che partecipano alle varie attività ed iniziative promosse dall’associazione;
d) contributi odinari e straordinari di organi dello Stato, Regioni ed enti locali e di altri enti pubblici e privati;
e) interessi attivi ed altre rendite patrimoniali;
f) altre sovvenzioni concesse dallo Stato, da enti pubblici e privati e da persone fisiche;
g) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
E’ in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
Art.13 - RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO
13.1. L’esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre, di ogni anno.
13.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
13.3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
13.4. L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
13.5. E’ in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
ART. 14 SCIOGLIMENTO
14.1. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo o da un terzo degli associati e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno. In caso di scioglimento, l’assemblea delibera anche sulla destinazione del patrimonio e comunque a fini di pubblica utilità, sociali ed umanitari o ad enti od associazioni aventi finalità analoghe.
14.2. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.
ART. 15 MODIFICHE DELLO STATUTO
15.1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’assemblea dal consiglio direttivo o almeno da un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 16 CONTROVERSIE
16.1. Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al collegio di probiviri, con esclusione di ogni altra giurisdizione.
16.2. L’associazione o gli associati possono proporre ricorso al collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell’atto che determina la controversia.
16.3. Il collegio dei probiviri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.
16.4. La decisione del collegio dei probiviri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.
ART. 17 NORME INTEGRATIVE
17.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle leggi in materia.
Movimento Distributista Italiano
STATUTO ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE EX L.R. 1/2008 capo III e Legge 383/2000 – AMBITO DI INTERVENTO CULTURALE
ART. 1 COSTITUZIONE
1.1. E’ costituita un’associazione senza scopo di lucro denominata “MOVIMENTO DISTRIBUTISTA ITALIANO”.
1.2. L’associazione è apartitica ed aconfessionale.
ART. 2 SEDE
2.1. L’associazione ha sede in Bergamo, Via Giuseppe Gaudenzi, n. 9 e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell’attività sul territorio.
ART. 3 OGGETTO E SCOPO
3.1. L'associazione si propone di analizzare, approfondire e diffondere il pensiero distributista, così com’è stato elaborato dai suoi fondatori, Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) e Hilaire Belloc (1870-1953) e Vincent McNabb (1868-1943), e poi sviluppato nel corso del tempo. Si propone anche di contribuire alla concreta applicazione del pensiero distributista sul piano economico-politico e sociale, secondo i modi e le forme che verranno ritenuti di volta in volta più opportuni, nel rispetto delle regole democratiche del consesso civile.
L'associazione e' aconfessionale e non persegue fini di lucro.
ART. 4 ASSOCIATI: DIRITTI E DOVERI
4.1. Gli associati hanno il diritto all’elettorato passivo e attivo.
4.2. Usufruiscono di tutti i servizi dell’associazione, hanno diritto di accedere e conoscere tutti i programmi dell’associazione con cui la stessa intende attuare gli scopi sociali, possono consultare, previa richiesta, gli atti e i registri dell’associazione.
4.3. Gli associati partecipano alla vita associativa, perseguendo gli scopi dell’associazione e favorendone lo sviluppo e la crescita.
4.4. Concorrono alla gestione dell’associazione direttamente, rivestendo le cariche associative o indirettamente, partecipando all’elezione delle cariche associative.
4.5. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.
4.6. Hanno il dovere di rispettare le norme del presente statuto e di osservare un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.
4.7. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
4.8. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
4.9. Devono svolgere le attività preventivamente concordate e finalizzate all’attuazione di un particolare programma. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’associazione.
ART. 5 AMMISSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO
5.1. L’ammissione del nuovo associato è disposta dal consiglio direttivo, a seguito di domanda scritta presentata dall’interessato e dietro pagamento della quota associativa all’atto dell’ammissione nell’importo e con le modalità fissate annualmente dal consiglio direttivo.
5.2. La qualifica di socio è incompatibile con l’affiliazione alla massoneria, di qualsiasi ordine e grado, e con l’appartenenza ad un partito politico.
5.3. Nessun altro motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’associazione.
5.3. Avverso il diniego motivato di iscrizione all’associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere al collegio dei probiviri, la cui decisione non può essere impugnata. E’ ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
5.4. La qualità di associato si perde per decesso, esclusione e recesso. In caso di morte la quota associativa è intrasmissibile agli eredi.
5.5. L’associato non in regola nel pagamento di almeno due annualità associative, salvo giustificato motivo, può essere escluso dall’associazione.
5.6. Può altresì essere escluso dall’associazione l’associato che, per il suo comportamento, si renda indegno di far parte dell’associazione o allorchè si manifesti un conflitto di interessi con gli scopi associativi.
5.7 L’esclusione dell’associato è deliberata dal consiglio direttivo, che provvede a darne comunicazione all’interessato. E’ ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
5.8. Ogni associato può recedere dall’associazione in qualunque momento e senza oneri, fermo restando in ogni caso quanto previsto all’articolo precedente Statuto Associazione Movimento Distributista Italiano ed in particolare l’espletamento degli incarichi presi e degli obblighi assunti nei confronti dell’associazione.
5.9. In nessun caso, l’associato che recede ha diritto alla restituzione della quota associativa.
ART. 6 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
6.1. Sono organi dell’associazione:
- l’assemblea degli associati;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il segretario;
- il responsabile dell’organizzazione;
- il collegio dei probiviri (facoltativo);
- il collegio dei revisori dei conti (facoltativo)
6.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
ART. 7 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
7.1. L’assemblea è costituita dagli associati che, in regola con il pagamento della quota associativa, risultano iscritti nell’apposito registro.
7.2. Ogni associato ha diritto ad un voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore nel caso di oggettivo impedimento del socio a partecipare all’assemblea.
7.3. L’assemblea rappresenta uno dei momenti fondamentali della partecipazione dell’associato alla vita associativa ed in particolare all’organizzazione e alla programmazione della attività associativa, nonché momento di confronto in cui il singolo associato può presentare le proprie osservazioni e le proprie idee agli altri associati.
7.4. L’assemblea ha i seguenti compiti:
a) delibera sui principi e sugli indirizzi generali dell’associazione;
b) discute e approva il programma e la relazione annuale del consiglio direttivo;
c) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
d) approva eventuali regolamenti interni;
e) elegge il consiglio direttivo, il collegio dei probiviri ed il collegio dei revisori dei conti;
f) delibera le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell’associazione.
ART. 8 CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
8.1. L’assemblea è convocata dal presidente mediante comunicazione inviata con lettera o a mezzo telefax a tutti gli associati almeno otto giorni prima della data fissata e deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’assemblea con indicazione anche della seconda convocazione.
8.2. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti
del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati: in tal caso l’avviso di Statuto Associazione Movimento Distributista Italiano
convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
8.3. Della convocazione dell’assemblea può essere data notizia mediante idonea pubblicità nei luoghi in cui gli associati possono averne conoscenza.
8.4. L’assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo degli associati o del consiglio direttivo, quando sia necessario e per deliberare le modifiche da apportare allo statuto o lo scioglimento dell’associazione.
8.5. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati per delega.
8.6. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati.
ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO. DURATA
9.1. L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero dispari di membri non superiore a undici eletti dall’assemblea fra i propri associati.
9.2. Fatta eccezione per i poteri spettanti all’assemblea, il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, nell’ambito delle direttive generali dell’assemblea e, specificatamente:
a) formula il programma e la relazione annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
b) predispone annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
c) propone eventuali regolamenti interni all’assemblea;
d) propone le modifiche allo statuto all’assemblea;
e) stabilisce l’entità della quota associativa a carico degli associati.
9.3. Il consiglio direttivo, nella prima seduta, elegge a maggioranza semplice il presidente, il vice presidente ed il segretario.
I consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti dall’assemblea degli associati.
9.4. I consiglieri svolgono la loro attività gratuitamente.
Ai consiglieri vengono affidate specifiche mansioni e competenze per l’esercizio delle attività dell’associazione.
9.5. I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive del consiglio decadono dalla carica.
9.6. In caso di dimissioni, morte e decadenza di uno dei consiglieri, il consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima riunione dell’assemblea.
ART. 10 PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO, RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE INTERNA
10.1. Il presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede e convoca l’assemblea degli associati ed il consiglio direttivo, cura l’esecuzione delle delibere assembleari e consiliari, adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene opportuni, salvo ratifica da parte del consiglio direttivo alla prima riunione, assicurando lo svolgimento unitario ed organico dell’attività dell’associazione.
10.2. Il vice presidente agisce in stretta collaborazione con il presidente e sosituisce quest’ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.
10.3. Il segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del consiglio direttivo in apposito libro, cura la tenuta degli atti e dei libri sociali, tiene il protocollo della corrispondenza in arrivo ed in partenza.
10.4. Il Consiglio Direttivo nomina il Responsabile dell'Organizzazione Interna, che si occuperà di gestire il coordinamento delle risorse umane all'interno dell'associazione.
ART. 11 COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEI REVISORI DEI CONTI
11.1. Il collegio dei probiviri è eletto dall’assemblea degli associati tra persone autorevoli per pregio e qualità morali.
11.2. Il suo compito è quello di intervenire in caso di controversie interne all’associazione o in occasione di fatti ed episodi che possono arrecare grave nocumento alla vita associativa o tali da offuscare il buon nome dell’associazione.
11.3. Il collegio dei revisori dei conti è eletto dall’assemblea al di fuori dei componenti del consiglio direttivo.
11.4. Verifica la regolarità della gestione amministrativa, fiscale e contabile dell’associazione, controllando periodicamente la regolare tenuta formale e sostanziale dei libri sociali.
11.5. Ha il potere di richiamare il consiglio direttivo ai suoi obblighi, qualora rilevi, in occasione di ispezioni e controlli, irregolarità di ordine contabile.
11.6. Redige la relazione annuale da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
11.7. Il collegio dei probiviri ed il collegio dei revisori dei conti sono composti da tre membri ciascuno che eleggono tra loro il proprio presidente, durano in carica due anni e sono rieleggibili.
ART. 12 PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
12.1. Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
a) beni mobili ed immobili;
b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) erogazioni, donazioni e lasciti.
Statuto Associazione Movimento Distributista Italiano.
12.2. Le entrate dell’associazione sono costituite da:
a) quote associative;
b) utile derivante dall’organizzazione di manifestazioni e dallo svolgimento di attività marginali di carattere commerciale ed ai fini istituzionali;
c) contributi ordinari e straordinari di coloro che partecipano alle varie attività ed iniziative promosse dall’associazione;
d) contributi odinari e straordinari di organi dello Stato, Regioni ed enti locali e di altri enti pubblici e privati;
e) interessi attivi ed altre rendite patrimoniali;
f) altre sovvenzioni concesse dallo Stato, da enti pubblici e privati e da persone fisiche;
g) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
E’ in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
Art.13 - RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO
13.1. L’esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre, di ogni anno.
13.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
13.3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
13.4. L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
13.5. E’ in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
ART. 14 SCIOGLIMENTO
14.1. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo o da un terzo degli associati e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno. In caso di scioglimento, l’assemblea delibera anche sulla destinazione del patrimonio e comunque a fini di pubblica utilità, sociali ed umanitari o ad enti od associazioni aventi finalità analoghe.
14.2. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.
ART. 15 MODIFICHE DELLO STATUTO
15.1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’assemblea dal consiglio direttivo o almeno da un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 16 CONTROVERSIE
16.1. Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al collegio di probiviri, con esclusione di ogni altra giurisdizione.
16.2. L’associazione o gli associati possono proporre ricorso al collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell’atto che determina la controversia.
16.3. Il collegio dei probiviri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.
16.4. La decisione del collegio dei probiviri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.
ART. 17 NORME INTEGRATIVE
17.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle leggi in materia.